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Accessibilità e Accessibility Act

 Di accessibilità agli strumenti digitali si parla da oltre 20 anni, quando in Italia è entrata in vigore la L. 4/2004 c.d. Legge Stanca diretta a favorire l’accesso agli strumenti informatici da parte delle persone con disabilità; legge modificata nel 2018 a seguito del recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità di siti web e app mobili degli enti pubblici e poi nuovamente modificata dal D.L 76/2020 che ha esteso l’applicabilità della normativa anche soggetti privati con fatturato medio, negli ultimi 3 anni, superiore a 500 milioni di euro o che comunque svolgono servizi essenziali (es energia, acqua , luce trasporto passeggeri, servizi bancari ed assicurativi ecc.) e servizi destinati a persone con disabilità.
Recentemente però si parla di accessibilità anche con riferimento al D.Lgs 82/2022 che ha recepito la Direttiva europea nota come European Accessibility Act secondo cui dal 28 giugno 2025 saranno in vigore obblighi concreti affinché determinati prodotti e servizi digitali siano facilmente accessibili anche a persone con disabilità.
La normativa pertanto riguarda fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi digitali. Fra i prodotti ad es. sistemi hardware informatici per consumatori, lettori di libri elettronici; fra i servizi il commercio elettronico.
Sono escluse dalla normativa le microimprese fornitrice di servizi (ossia imprese con meno di 10 dipendenti e/o con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) che comunque riguarda solo le aziende che offrono i loro prodotti o servizi al Consumatore, ossia persona fisica e che acquista il prodotto in questione o è destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
L’obbligo inoltre scatterà per i prodotti e servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025, salvo alcune esclusioni tra cui contenuti di siti web e app che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28.06.2025. Questo significa che gli e-commerce già attivi alla data del 28 giugno non devono adeguarsi alla normativa a meno che non vengano apportate modifiche sostanziali al sito. Posto che l’obiettivo della normativa è quello di consentire a tutti, in particolare persone con disabilità, di accedere e di usare agevolmente le funzionalità del sito, tutti gli e-commerce che non introducono cambiamenti che impattano sulla user experience o sull’interazione dell’utente con il sito sono temporaneamente esclusi dalla normativa. Quantomeno sino al 28.06.2030 quando terminerà il periodo di transizione.
Di fatto per essere conformi è necessario che tutti i contenuti digitali siano accessibili, nel senso che qualunque persona possa utilizzare lo strumento digitale senza incontrare difficoltà; è vero che questi prodotti digitali sono a disposizione di tutti ma richiedono una serie di abilità e competenze per essere fruiti soprattutto da parte di persone che hanno difficoltà sensoriali, di movimento, di comprensione o persone anziane con problemi di vista, udito, abilità.
La normativa quindi non riguarda tutti i siti web; sono infatti esclusi i siti vetrina, i blog e in generale i siti che non hanno una funzione di vendita on line ma rappresenta un passaggio culturale fondamentale perché il sito web diventi uno spazio per tutti.

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Avv. Annalisa Barbaglia