Non ci vuole il consenso dell’interessato per alimentare il Fascicolo Sanitario elettronico. Conseguentemente non può essere revocato un consenso, che a priori non è richiesto per il caricamento delle informazioni. Il consenso è, invece, necessario, tranne alcune eccezioni, per rendere possibile la consultazione, ma si tratta di un consenso che dal campo del trattamento del dato finisce per sconfinare nel consenso sostanziale per la terapia o per le analisi mediche.

Questo il nuovo quadro derivante dal decreto legge n. 34/2020, il cui articolo 11 ha abrogato l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge 179/2012, ovvero la disposizione per cui Il FSE poteva “essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito”.

Fonte: federprivacy.org – Articolo completo