«1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia».
Per i documenti amministrativi informatici si applica l’analogo articolo 23-ter, comma 1-bis del CAD.
L’AgID ha stabilito indicazioni organizzative e tecniche nell’allegato 3 alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

FONTE: Filo Diritto – Articolo completo